PRESENTAZIONE

 

ORGANIGRAMMA 

Area Gestione del Territorio

 

Sindaco: Gerardo Marotta 

tel.089/883210 – fax 089/883515

e-mail: sindaco@comune.giffoniseicasali.sa.it

 

e-mail: ediliziaprivata@comune.giffoniseicasali.sa.it 

 

www.comune.giffoniseicasali.sa.it

 

ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO 

lunedi

MATTINA

dalle ore 9.00 alle ore 12.30

POMERIGGIO

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

mercoledì – venerdì

MATTINA

dalle ore 9.00 alle ore 12.30

 

Per il ritiro di documentazione/rilascio permessi a costruire etc. …:

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

 

 

 

Adeguamento diritti di segreteria per ufficio tecnico comunale. -


 

NUOVE REGOLE PER L'EDILIZIA

Il 30 giugno 2003 è entrata in vigore la prima parte del Testo Unico in materia Edilizia (attività edilizia, Sportello Unico per l'Edilizia, titoli abilitativi, agibilità degli edifici, vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia);

l'entrata in vigore della seconda parte (normativa tecnica per l'edilizia) è stata prorogata al 1° gennaio 2004.

Gli aspetti innovativi di maggiore rilievo introdotti dal Testo Unico in materia Edilizia sono:

a)  l'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia, con l'obiettivo di offrire agli utenti un unico interlocutore per ottenere informazioni, pareri, autorizzazioni, certificazioni ed ogni altro documento in materia edilizia e urbanistica;

b) lo snellimento della procedura per il rilascio del Permesso di costruire (come ora viene chiamata la concessione edilizia), attraverso l'eliminazione dell'obbligatorietà del parere della Commissione edilizia (la cui sopravvivenza è rimessa all'autonoma scelta dei Comuni) e l'introduzione, seppure con alcuni limiti, dell'autocertificazione in sostituzione del parere dell'Azienda Sanitaria Locale;

c) l'eliminazione dell'autorizzazione edilizia e l'individuazione di due soli titoli abilitativi per realizzare nuovi interventi: il Permesso di costruire e la Denuncia di Inizio Attività (o D.I.A.);

d) l'estensione dei casi in cui è possibile realizzare interventi edilizi con una semplice Denuncia di Inizio Attività;

e) il potenziamento del ruolo della Conferenza di Servizi;

f)  la possibilità di forme di collaborazione e consultazione tra Amministrazione e cittadino richiedente, allo scopo di evitare pronunciamenti negativi da parte dell'Amministrazione stessa;

g) la possibilità di ricorrere alla D.I.A. anche in caso di immobili sottoposti a tutela, previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

h) lo snellimento della procedura per il rilascio del certificato di agibilità.

Una importante novità contenuta nel Testo Unico in materia Edilizia è l'obbligo per i Comuni di dar vita allo Sportello Unico per l'Edilizia, che può essere costituito anche in forma associata tra più Enti e che deve dotarsi, in analogia a quanto previsto per lo Sportello Unico per le Attività Produttive, di un archivio informatico unico.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di curare tutti i rapporti con i privati e con le altre Pubbliche Amministrazioni che sono tenute a pronunciarsi sulle istanze presentate dai privati, anche attraverso la convocazione della Conferenza di Servizi (il "tavolo di confronto" previsto dalla legge per l'esame contestuale di interessi pubblici che richiedono l'intesa di diverse Amministrazioni).

 La normativa fissa i termini tassativi per l'istruzione delle domande ed i termini entro i quali lo Sportello Unico per l'Edilizia deve fornire una risposta al cittadino che ha presentato l'istanza.

In particolare, lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di:

·         ricevere le Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) e le domande per il rilascio del Permesso di costruire;

·         fornire informazioni sui procedimenti in materia edilizia anche mediante predisposizione di un archivio informatico;

·         garantire l'accesso ai documenti amministrativi in materia edilizia in favore di chiunque vi abbia interesse;

·         rilasciare i Permessi di costruire, i certificati di agibilità, nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative;

·         curare i rapporti tra l'Amministrazione comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio per il quale è stata presentata l'istanza o la D.l.A.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico in materia Edilizia viene eliminata l'autorizzazione edilizia e viene capovolto il rapporto tra i due soli titoli abilitativi restanti per realizzare nuovi interventi: il Permesso di costruire (ex concessione edilizia) e la Denuncia di Inizio Attività. Infatti mentre nella precedente disciplina era prevista la concessione edilizia per tutti gli interventi, ad eccezione di quelli sottoposti a procedura semplificata, il nuovo Permesso di costruire è necessario solo per gli interventi esplicitamente indicati dal Testo Unico e, eventualmente, da leggi regionali; invece sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività tutti gli altri interventi per i quali non è richiesto il Permesso di costruire.

Interventi che possono essere eseguiti senza titoli abilitativi: l'art. 6 del Testo Unico in materia Edilizia individua gli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza che il cittadino debba chiedere il rilascio di un titolo abilitativo:

- interventi di manutenzione ordinaria;

- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (indagini sulle caratteristiche del terreno) o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.