| PRESENTAZIONE
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ORGANIGRAMMA Area Gestione del Territorio
Sindaco:
Gerardo Marotta tel.089/883210
– fax 089/883515 e-mail:
sindaco@comune.giffoniseicasali.sa.it
e-mail:
ediliziaprivata@comune.giffoniseicasali.sa.it
www.comune.giffoniseicasali.sa.it |
| ORARI
DI ACCESSO AL PUBBLICO lunedi
MATTINA dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 POMERIGGIO dalle
ore 15.30 alle ore 17.30 mercoledì
– venerdì MATTINA dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 Per
il ritiro di documentazione/rilascio permessi a costruire etc. …: venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 |
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Adeguamento
diritti di segreteria per ufficio tecnico comunale. -
NUOVE REGOLE PER L'EDILIZIA Il
30 giugno 2003 è entrata in vigore la prima parte del Testo Unico in materia
Edilizia (attività edilizia, Sportello Unico per l'Edilizia, titoli abilitativi,
agibilità degli edifici, vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia); l'entrata
in vigore della seconda parte (normativa tecnica per l'edilizia) è stata
prorogata al 1° gennaio 2004. Gli
aspetti innovativi di maggiore rilievo introdotti dal Testo Unico in materia
Edilizia sono: a)
l'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia, con l'obiettivo di
offrire agli utenti un unico interlocutore per ottenere informazioni,
pareri, autorizzazioni, certificazioni ed ogni altro documento in materia
edilizia e urbanistica; b)
lo snellimento della procedura per il rilascio del Permesso di costruire
(come ora viene chiamata la concessione edilizia), attraverso l'eliminazione
dell'obbligatorietà del parere della Commissione edilizia (la cui sopravvivenza
è rimessa all'autonoma scelta dei Comuni) e l'introduzione, seppure con
alcuni limiti, dell'autocertificazione in sostituzione del parere dell'Azienda
Sanitaria Locale; c)
l'eliminazione dell'autorizzazione edilizia e l'individuazione di due
soli titoli abilitativi per realizzare nuovi interventi: il Permesso di
costruire e la Denuncia di Inizio Attività (o D.I.A.);
d)
l'estensione dei casi in cui è possibile realizzare interventi edilizi
con una semplice Denuncia di Inizio Attività; e)
il potenziamento del ruolo della Conferenza di Servizi;
f)
la possibilità di forme di collaborazione e consultazione tra Amministrazione
e cittadino richiedente, allo scopo di evitare pronunciamenti negativi
da parte dell'Amministrazione stessa; g)
la possibilità di ricorrere alla D.I.A. anche in caso di immobili sottoposti
a tutela, previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità
preposta alla tutela del vincolo; h)
lo snellimento della procedura per il rilascio del certificato di agibilità. Una
importante novità contenuta nel Testo Unico in materia Edilizia è l'obbligo
per i Comuni di dar vita allo Sportello Unico per l'Edilizia, che può
essere costituito anche in forma associata tra più Enti e che deve dotarsi,
in analogia a quanto previsto per lo Sportello Unico per le Attività Produttive,
di un archivio informatico unico.
Lo
Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di curare tutti i rapporti
con i privati e con le altre Pubbliche Amministrazioni che sono tenute
a pronunciarsi sulle istanze presentate dai privati, anche attraverso
la convocazione della Conferenza di Servizi (il "tavolo di confronto"
previsto dalla legge per l'esame contestuale di interessi pubblici che
richiedono l'intesa di diverse Amministrazioni). La
normativa fissa i termini tassativi per l'istruzione delle domande
ed i termini entro
i quali lo Sportello Unico per l'Edilizia deve fornire una risposta al
cittadino che ha presentato l'istanza. In
particolare, lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di: ·
ricevere le
Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) e le domande per il rilascio del Permesso
di costruire; ·
fornire informazioni
sui procedimenti in materia edilizia anche mediante predisposizione di
un archivio informatico; ·
garantire
l'accesso ai documenti amministrativi in materia edilizia in favore di
chiunque vi abbia interesse; ·
rilasciare
i Permessi di costruire, i certificati di agibilità, nonché le certificazioni
attestanti le prescrizioni normative;
·
curare i rapporti
tra l'Amministrazione comunale, il privato e le altre Amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio per il quale
è stata presentata l'istanza o la D.l.A.
Con
l'entrata in vigore del Testo Unico in materia Edilizia viene eliminata
l'autorizzazione edilizia e viene capovolto il rapporto tra i due soli
titoli abilitativi restanti per realizzare nuovi interventi: il Permesso
di costruire (ex concessione edilizia) e la Denuncia di Inizio Attività.
Infatti mentre
nella precedente disciplina era prevista la concessione edilizia per tutti
gli interventi, ad eccezione di quelli sottoposti a procedura semplificata,
il nuovo Permesso di costruire è necessario solo per gli interventi esplicitamente
indicati dal Testo Unico e, eventualmente, da leggi regionali; invece
sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività tutti gli altri
interventi per i quali non è richiesto il Permesso di costruire. Interventi
che possono essere eseguiti senza titoli abilitativi: l'art.
6 del Testo Unico in materia Edilizia individua gli interventi edilizi
che possono essere eseguiti senza che il cittadino debba chiedere il rilascio
di un titolo abilitativo: -
interventi di manutenzione ordinaria; -
interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; -
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico (indagini sulle caratteristiche del terreno) o siano eseguite
in aree esterne al centro edificato. |