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PERMESSO DI COSTRUIRE
L'articolo
10 -comma 1- del Testo Unico per l'Edilizia elenca gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio che sono subordinati al Permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b)
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c)
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino aumento
di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti
o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle
zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Per evitare confusioni viene data una definizione precisa di nuova
costruzione. Rientrano, infatti, in questo ambito:
1.
la realizzazione di nuovi edifici fuori terra o interrati;
2.
l'ampliamento di quelli esistenti;
3.
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria non realizzati
dai Comuni;
4.
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio e ripetitori;
5.
l'installazione di prefabbricati o di strutture leggere come roulotte,
camper, case mobili o imbarcazioni utilizzate come abitazioni, uffici
e magazzini;
6.
la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione permanente di suolo inedificato;
7.
la costruzione di depositi merci e impianti per attività produttive
all'aperto;
8.
gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di
un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.
La domanda per il
rilascio del Permesso di costruire va presentata allo Sportello Unico
per l'Edilizia cororangeata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione
e dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio.
Il parere dell'Azienda
Sanitaria Locale circa la conformità del progetto alle norme igienico
- sanitarie può essere sostituito da un'autodichiarazione di conformità
da parte del cittadino solo nel caso in cui il progetto riguardi interventi
di edilizia residenziale e la verifica in ordine a tale conformità non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
Lo Sportello Unico
per l'Edilizia comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento.
Entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda (centoventi giorni per i Comuni con
più di 100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi) il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti
pareri dagli uffici comunali e dagli Enti terzi esterni al Comune (A.S.L.,Vigili
del Fuoco, ecc.), sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla
domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa
vigente, formula una proposta di provvedimento, cororangeata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
Nell'ipotesi in cui,
ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire
atti di assenso di altre Amministrazioni, diverse dalla A.S.L. e Vigili
del Fuoco, il competente ufficio comunale convoca una Conferenza di Servizi.
Terminata l'istruttoria,
il provvedimento finale di rilascio o diniego del Permesso di costruire
é adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio entro quindici
giorni dalla proposta di provvedimento effettuata dal responsabile del
procedimento ovvero dall'esito della Conferenza di Servizi.
Decorso inutilmente
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di Permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
In caso di mancato
rilascio del provvedimento finale entro i termini stabiliti dalla legge,
l'interessato ha la facoltà di attivare il potere sostitutivo della Regione
o, in alternativa, impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto
formatosi per effetto dell'inosservanza dei termini da parte dell'Amministrazione
comunale.
Il termine per l'inizio
dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del Permesso
di costruire mentre quello di ultimazione non può superare i tre anni
dall'inizio dei lavori.
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